|
Con l’entrata in vigore della riforma al Codice della strada sono state
introdotte sostanziali modifiche alla disciplina della somministrazione
e vendita di alcol nelle ore notturne A cura della Confcommercio
Con l’entrata in vigore della riforma al Codice della strada sono state introdotte sostanziali
modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcol nelle ore notturne. La
Confcommercio di Pesaro e Urbino stante i dubbi e le numerose richieste di
chiarimento avanzate dagli associati ritiene utile fornire una corretta ed esauriente
informazione circa l’entrata in vigore delle nuove norme, al fine di evitare allarmi
ingiustificati od omissioni sanzionabili.
Innanzitutto il Disegno di legge approvato è operativo dal 13 AGOSTO p.v.
Pertanto da tale data scatterà il
· Divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche
dalle 3 alle ore 6 in tutti i pubblici esercizi (alberghi, ristoranti, bar, pub,
locali da ballo e di intrattenimento, agriturismi), circoli privati, fiere, sagre;
· Divieto di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche da
parte degli esercizi commerciali di vicinato dalle ore 24 alle ore 6;
· Obbligo per i pubblici esercizi interni agli stabilimenti balneari di
svolgere particolari forme di intrattenimento danzante, congiuntamente alla
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, soltanto nella fascia
oraria tra le ore 17 e le ore 20, fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per
lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui sopra nelle ore
serali e notturne;
· Sulle Autostrade è stabilito il divieto di vendere per asporto bevande
superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6 e il Divieto di somministrare
bevande superalcoliche in qualsiasi ora e di somministrare bevande
alcoliche limitatamente alla fascia oraria dalle ore 2 alle ore 6.
Per i pubblici esercizi che non effettuano intrattenimenti e che proseguano la loro
attività dopo le ore 24 vi è l’obbligo dal mese di ottobre p.v. di avere almeno
presso una uscita del locale un precursore (etilometro) per la rilevazione del
tasso alcolemico e di esporre le tabelle sugli effetti dell’assunzione di alcolici.>BR>
Le sanzioni amministrative vanno da 5.000 a 20.000 euro e, in caso di recidiva nel biennio, è
disposta la sospensione dell’attività da 7 a 30 giorni.
La mancata installazione del precursore o dei cartelli obbligatori è punita con la sanzione da 300 a
1.200 euro.>BR>
Marco Arzeni Segretario Fipe. info 0721.698261 m.arzeni@ascompesaro.it
|
|
Postato il Venerdi, 30 di Luglio del 2010 (22:30:32) di rosalba |
|
|
|
| |
|